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REGIO DECRETO 21 giugno 1942, n. 929

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa. (042U0929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 1-9-1942
al: 30-12-1992
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 24  febbraio  1939,  n.  317,  convertito
nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  recante  disposizioni   per
l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di
invenzioni, di modelli e di marchi; 
 
  Visti gli articoli 1, 3 e 5  del  R.  decreto-legge  anzidetto,  in
forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n.  1602,
deve  essere   attuato   separatamente   per   materia   e   altresi'
gradualmente; 
 
  Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza  dei  quali,  mediante
Regi decreti, devonsi riunire, in  appositi  testi,  le  disposizioni
legislative da attuare in ciascuna materia; 
 
  Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re
sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi
di disposizioni legislative; 
 
  Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n.  1127,  che  reca  il  testo
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per  invenzioni
industriali; 
 
  Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R.
decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di
marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato  per  gli
affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia  e
giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
(Art. 87, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n.
                               1602). 
 
  I diritti  di  brevetto  per  marchio  d'impresa  consistono  nella
facolta' di far uso esclusivo del marchio  per  contraddistinguere  i
prodotti o le merci fabbricati o messi in  commercio  nel  territorio
dello Stato, o che sono introdotti nel territorio  stesso  per  scopi
commerciali. 
 
  Tale facolta' esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai
fini della pubblicita'.