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REGIO DECRETO 12 maggio 1942, n. 918

Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. (042U0918)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  27-8-1942 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928-VI, n. 3133;
Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, recante modifiche al R. decreto-legge predetto, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, che approva lo Statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, concernente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale dell'Associazione medesima;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1921 col quale fu approvato il Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
Visto d'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per l'Africa italiana e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'annesso Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica e dai Ministri per l'Africa italiana e per le finanze.