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LEGGE 4 agosto 1942, n. 915

Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza. (042U0915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1962)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  10-9-1942

Art. 1



La Regia guardia di finanza dipende dal Ministro per le finanze, fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

a) prevenire, ricercare, accertare e denunziare le violazioni finanziarie;

b) vigilare - nei limiti stabiliti dalle singole leggi - sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico;

c) concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni belliche;

d) concorrere al mantenimento dell'ordine e delle sicurezza pubblica;

e) eseguire altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali, secondo le disposizioni di leggi speciali, sia richiesto il suo intervento.