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REGIO DECRETO 27 giugno 1942, n. 860

Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, concernente l'avanzamento al grado di sottobrigadiere degli appuntati della Regia guardia di finanza. (042U0860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-8-1942

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX. n. 64, sono fatte nel mese di febbraio di ogni anno e sono compilate sugli specchi di cui all'allegato A.