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LEGGE 27 giugno 1942, n. 851

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (042U0851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-1942 al: 10-6-1946
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Art. 1



Gli articoli 156 e 157; la intitolazione, il Capo I, gli articoli 222, 226, 228, 230 e 231, e il Capo III del Titolo V; l'art. 409 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 156. - I comuni hanno facoltà i unirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata, con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

La costituzione del consorzio per il servizio del segretario comunale è sempre approvata con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 157. - Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podestà e le Giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.

La costituzione coattiva del consorzio pel servizio del segretario comunale è sempre disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

TITOLO V.
DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI.

CAPO I. - Del segretario comunale e del segretario provinciale.

Art. 173. - Il segretario comunale e il segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni, indennità, rispettivamente, a carico del comune, giusta l'art. 91, lettera b), numeri 6 e 7, ed a carico della provincia, giusta l'art. 144, lettera b), numeri 4 e 5, salvo, per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'art. 209.

Per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, il segretario comunale e il segretario provinciale dipendono gerarchicamente dal rispettivo Podestà e Preside e ne eseguono gli ordini.

Art. 174. - Per essere nominato segretario comunale o segretario provinciale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, è necessario:

1°) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

2°) non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite è elevato di cinque anni:

per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre l935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nel periodo dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Il limite di età è inoltre elevato:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonché per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; ed, infine, pei soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo, per questi ultimi, il maggior limite consentito in applicazione delle lettere b) e c);

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla successiva lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni precedenti, purché complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali, il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.

Nessun limite massimo di età è richiesto nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla annessa tabella A per i segretari comunali, ed al IV di cui alla annessa tabella B per i segretari provinciali.

3°) avere ottenuto il diploma di abilitazione, in seguito ad esame, pei posti di segretario comunale.

Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo A, nell'Amministrazione civile dell'interno; tiene luogo, altresì, del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo B, nella stessa Amministrazione, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.

4°) essere provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato per i posti di segretario comunale di grado superiore al V, e per i posti di segretario provinciale.

Alle nomine e promozioni ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, secondo la corrispondenza dei gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali a quelli dell'ordinamento gerarchico statale, stabilita nella tabella F annessa alla presente legge.

Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale.

Art. 175. - Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario, di grado inferiore al IV, tranne quello dei limiti di età;

di avere ottenuto il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri), oppure di avere ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 176. - I segretari comunali sono iscritti in un ruolo nazionale diviso in otto gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella annessa tabella A.

Per i comuni consorziati, il grado del segretario è determinato in base alla popolazione residente complessiva. Qualora la popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei comuni consorziati, è assegnato al consorzio un segretario di grado immediatamente superiore.

Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

Art. 177. - I segretari provinciali sono iscritti in unico ruolo nazionale diviso in quattro gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno. Con decreto del Ministro per l'interno a ciascuna provincia, è assegnato, secondo i criteri stabiliti nella tabella B annessa alla presente legge, un segretario di grado corrispondente.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, tenuto conto della popolazione residente nella provincia e del suo capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei comuni in essa compresi, delle condizioni finanziarie dell'ente, del grado del segretario del comune capoluogo e di altre speciali circostanze, può essere assegnato ad una Provincia il segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Art. 178. - Ad intervalli non minori di cinque anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali e provinciali, in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, udito l'Istituto centrale di statistica per tutto ciò che, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modifica della circoscrizione territoriale o dall'applicazione dell'ultimo comma dei precedenti articoli 176 e 177.

Art. 179. - I ruoli di anzianità dei segretari comunali e dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio, devono essere pubblicati a stampa entro il mese di marzo di ogni anno, e se ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, i segretari possono ricorrere al Ministro per l'interno per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Art. 180. - La gerarchia fra i segretari comunali e tra i segretari provinciali, è costituita dal grado; nello stesso grado dalla anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di data, da quella del decreto di nomina o di promozione al grado precedente, ed a parità di data di tutti i decreti, dall'età, salvo, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità, non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia, o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 181. - Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera dei segretari comunali hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

Il Ministro per l'interno, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Il concorso per i posti di grado iniziale della carriera di segretario comunale è indetto ogni anno.

La nomina è fatta secondo l'ordine della graduatoria. Quest'ultima conserva efficacia per tutti i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla sua approvazione.

L'assegnazione delle sedi viene fatta, salvo peculiari necessità di servizio, tenendo presente l'ordine della graduatoria e le aspirazioni e preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

È in facoltà del Ministro per l'interno, ove ne ravvisi la convenienza, di indire il pubblico concorso cumulativamente per i posti vacanti di segretario comunale di grado VII e VIII. In tale caso, l'assegnazione dei posti di grado VII è fatta, seguendo l'ordine di graduatoria, ai primi classificati fino a coprire tutti i posti nel medesimo grado disponibili all'atto della pubblicazione della graduatoria, tenendosi sempre, in quanto possibile, presente per l'assegnazione delle sedi il disposto del precedente comma.

Art. 182. - I posti di segretario comunale di grado VII, VI e V sono conferiti per promozione fra i segretari i quali abbiano rispettivamente almeno due o tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore, a seconda che si tratti del grado VII o dei gradi VI e V, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 181 per il grado VII.

Qualora il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, non ritenga opportuno di provvedere per promozione, i posti di grado VI e V sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i segretari comunali titolari dello stesso grado o di uno o due gradi immediatamente inferiori, purché questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

I posti di grado IV, III, II e I sono conferiti in seguito a concorso per titoli, al quale sono ammessi i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purché questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado e siano muniti del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 174.

Prima che siano indetti i concorsi di cui all'art. 181 o che siano effettuate le promozioni od indetti i concorsi di cui ai precedenti commi del presente articolo, i posti di segretario comunale disponibili nei vari gradi sono assegnati trasferendo alle sedi vacanti i segretari dello stesso grado che vi aspirano. All'uopo il Ministero dell'interno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei posti vacanti. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro il termine di venti giorni dalla data della pubblicazione. Il Ministro per l'interno può negare il trasferimento quando il richiedente abbia ottenuto nel triennio precedente qualifiche inferiori al «distinto», od anche per particolari esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo caso, il Consiglio di amministrazione.

Per i posti di grado superiore al V, il Ministro per l'interno può, sentito il Consiglio di amministrazione, prescindere eccezionalmente dal concorso e provvedere per promozione, quando lo richiedano speciali ragioni di servizio, si tratti di segretari che abbiano almeno tre anni di ininterrotta anzianità nel grado, siano stati classificati sempre «ottimi», si siano distinti per particolari benemerenze e siano in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente.

Art. 183. - Sono ammessi a partecipare ai concorsi per segretario comunale, i vice-segretari comunali e provinciali, cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni, compresi quelli del Governatorato di Roma, e delle provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ed, ove trattisi di posti di grado IV, III, II e I, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 174.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vicesegretari sono considerati come appartenenti ad un grado immediatamente inferiore a quello del segretario del comune o della provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

Tanto per i vice-segretari, quanto per i capi ripartizione, è richiesta la permanenza ininterrotta per almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi superiori.

I funzionari dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'art. 174, sono ammessi ai detti concorsi per posti del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'Amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori, purché, ove trattisi di posti dei gradi dal IV al I, in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente.

La corrispondenza fra i gradi dei funzionari della Amministrazione dell'interno e quelli dei segretari comunali e dei segretari provinciali, agli effetti del presente articolo, è stabilita nella tabella F2 annessa alla presente legge.

Art. 184. - Le nomine ai posti di grado iniziale della carriera dei segretari provinciali hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli. Il Ministro per l'interno, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

I posti di grado superiore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i segretari dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purché questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado.

Vi possono partecipare anche i vice-segretari provinciali, cui spetti l'effettiva sostituzione dei segretari titolari, ed i capi ripartizione titolari delle provincie in possesso di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, con l'osservanza delle norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 183.

Prima che siano indetti i concorsi di cui ai precedenti commi, i posti disponibili nei vari gradi sono assegnati trasferendo alle sedi vacanti i segretari dello stesso grado che vi aspirano. All'uopo il Ministero dell'interno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei posti vacanti. La domanda di trasferimento devo essere presentata entro il termine di venti giorni dalla data della pubblicazione.

Il Ministro per l'interno può negare il trasferimento quando il richiedente abbia ottenuto nel triennio precedente qualifiche inferiori al «distinto», o anche per particolari esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo caso, il Consiglio di amministrazione.

Per i posti di grado superiore al IV il Ministro per l'interno può, sentito il Consiglio di amministrazione, prescindere eccezionalmente dal concorso e provvedere per promozione, quando lo richiedano speciali ragioni di servizio, e si tratti di segretari che abbiano almeno tre anni di ininterrotta anzianità nel grado, siano stati classificati sempre «ottimi», si siano distinti per particolari benemerenze, e siano in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente.

Art. 185. - A tutti i concorsi per posti di segretario provinciale, possono partecipare i segretari comunali, i vice-segretari comunali ed i capi ripartizione titolari dei comuni, in possesso di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, con la osservanza, rispettivamente, delle norme di cui al terzo comma dell'art. 182 ed al secondo e terzo comma dell'art. 183.

Sono ammessi ai detti concorsi anche i funzionari dell'Amministrazione dell'interno, provvisti di laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, secondo il disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 183.

I segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, sono ammessi a partecipare ai concorsi di segretario comunale di grado corrispondente a quello da essi ricoperto, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori, qualora abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado.

Art. 186. - Il giudizio sui concorsi è dato da una Commissione composta:

l) per i posti di segretario comunale di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un Vice Prefetto o di un Vice Prefetto Ispettore, Presidente, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, di un funzionario di ragioneria della stessa Amministrazione di grado non inferiore all'VIII, di un esperto nelle discipline amministrative, e di un segretario comunale di grado non inferiore al IV designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

2) per i posti di segretario comunale di grado superiore al V e per quelli di segretario provinciale, di un Consigliere di stato o di un Prefetto. Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, di un Professore di materie giuridiche di grado universitario, di un esperto nelle discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e del Podestà del comune o del Preside della provincia, cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'interno.

Le spese pel funzionamento delle Commissioni sono, rispettivamente, a carico dei comuni e delle provincie interessate.

Art. 187. - La prima assunzione in servizio del segretario comunale o del segretario provinciale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, decorso il quale, il Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Il trasferimento del segretario comunale o del segretario provinciale ad altra sede, non interrompe il periodo di esperimento.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento. In entrambi i casi il provvedimento del Ministro non è motivato.

Durante il periodo di esperimento spettano al segretario gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo le annesse tabelle A e B.

Art. 188. - I funzionari dell'Amministrazione dell'interno, di cui agli articoli 183 e 185, in caso di nomina a segretario, sono dispensati dall'esperimento, purché abbiano prestato presso la propria Amministrazione un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, e riportato note di qualifica non inferiori a quella di «distinto».

Art. 189. - Il segretario comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di esperimento, prima d'iniziarlo, devono, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al Prefetto, che può delegare, rispettivamente, il Podestà o il Preside a riceverla, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

La formula della promessa solenne è la seguente:

«Prometto che sarò fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori:, che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non concilii coi doveri del mio ufficio.

«Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».

Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Art. 190. - Il segretario comunale e il segretario provinciale che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono, sotto pena di decadenza, prestare, in presenza di due testimoni, giuramento avanti al Prefetto, che può delegare rispettivamente, il Podestà o il Preside a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro che sarò fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

«Giuro che non appartengo, né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio.

«Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».

Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Art. 191. - Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti, in atto, servizio, questi, ove non preferisca rinunciare al proprio grado, deve essere trasferito ad altra sede cui sia attribuito un segretario del suo grado.

Fino a quando il trasferimento non sia attuato, al segretario mantenuto in servizio saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al nuovo grado oltre ad un assegno riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello già goduto.

Art. 192. - Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale, o per altra causa prevista dalla legge, sia attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado immediatamente superiore a quello del segretario che, in atto, vi presti servizio, quest'ultimo segretario deve essere trasferito, di regola, in sede corrispondente al suo grado.

Tuttavia il Ministro per l'interno ha facoltà, udito il Consiglio di amministrazione, di promuovere detto segretario al grado superiore, ove abbia i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art.
182.

Art. 193. - In caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o del segretario provinciale, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la supplenza al vice-segretario se esista, può destinare temporaneamente a sostituirlo altro segretario, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado del segretario da sostituire.

Nei casi d'urgenza, per la supplenza dei segretari comunali può provvedere il Prefetto, che deve riferirne subito al Ministero.

Art. 194. - In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la reggenza al vice-segretario, ha facoltà di nominare un reggente fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario.

Qualora per i posti vacanti di segretario comunale nei gradi VIII e VII non sia possibile provvedere a norma del comma precedente, il Ministro per l'interno può affidare l'incarico, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad un insegnante delle locali scuole elementari, al quale verrà corrisposto un compenso mensile non superiore ad un terzo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, esclusa qualsiasi indennità.

Per la nomina del reggente, ai sensi del presente articolo, non è prescritto alcun limite massimo di età. Colui cui sia stata affidata una reggenza, presta la promessa solenne di cui all'art. 189.

Art. 195. - Il Ministro per l'interno ha facoltà di trasferire, su domanda o d'ufficio, il segretario comunale o il segretario provinciale da una ad altra sede provvista di segretario dello stesso grado.

Art. 196. - Il Ministro per l'interno può trasferire su domanda, sentito il Consiglio di amministrazione, il segretario provinciale, provvisto del diploma di abilitazione di cui al n. 3 dell'art. 174, nel ruolo dei segretari comunali, o il segretario comunale, provvisto di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, nel ruolo dei segretari provinciali.

Nell'uno o nell'altro caso il segretario trasferito andrà ad occupare nel ruolo l'ultimo posto fra i segretari di grado pari a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

Art. 197. - Il Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali è il Direttore capo della divisione cui è affidato il relativo servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore generale dell'Amministrazione civile, Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali, di un segretario comunale generale di prima classe, quando trattisi di segretari comunali, o di un segretario provinciale generale di prima classe, quando trattisi di segretari provinciali, designati dalla Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, membri, nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale aventi grado non inferiore al II, designati dalla Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VII, supplenti.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'VIII, esercita le funzioni di segretario.

I membri di diritto del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetti gerarchicamente di farne le veci.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 198. - Alle promozioni di grado si procede per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

Per essere promovibili, occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a «distinto».

Art. 199. - Il segretario comunale o il segretario provinciale cui sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione delle ultime note informative e prima del concorso o dello scrutinio, è escluso dai medesimi.

Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario, non impedisce la sua partecipazione ai concorsi o scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane però sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, il segretario è definitivamente escluso dalla promozione sia per concorso, sia per scrutinio.

Il segretario comunale avente grado non inferiore al quarto, ed il segretario provinciale, che siano puniti con il massimo della sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

Art. 200. - Il segretario che abbia conseguito la promozione di grado, ha facoltà di rinunciare alla medesima.

Il segretario che abbia, per due volte consecutive, rinunciato alla promozione, è escluso dai successivi scrutini.

Art. 201. - Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Essi sono a carico, rispettivamente, del comune o della provincia e vengono assegnati con provvedimento del Ministro per l'interno.

Ai segretari comunali ed ai segretari provinciali che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori nella misura di cui alla tabella C annessa alla presente legge.

I segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400.000 abitanti ed i segretari delle provincie il cui capoluogo abbia più di 400.000 abitanti, hanno, inoltre, diritto ad una indennità di carica annua di lire 6000, soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 202. - Spetta ai segretari comunali ed ai segretari provinciali il trattamento di famiglia stabilito dalla tabella D annessa alla presente legge.

Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennità stabilite per i funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella F annessa alla presente legge.

Art. 203. - Il segretario promosso al grado superiore, anche in seguito a concorso, conserva i diritti accessori conseguiti nel grado inferiore, limitatamente alla differenza tra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Art. 204. - A colui al quale sia stata affidata la reggenza di un posto vacante di segretario comunale o di segretario provinciale, a norma dell'art. 194, è assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo, stabiliti per il relativo grado.

Quando il reggente ricopre altro posto di ruolo di segretario comunale o di segretario provinciale ovvero nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente è determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, oltre il trattamento economico di cui è già provvisto.

Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune o alla provincia; l'ammontare mensile di tale rimborso non deve però eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.

Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che, per l'esercizio delle sue funzioni, debba periodicamente recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati.

Art. 205. - In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, è dovuta al segretario una indennità di trasferimento, nella misura stabilita pei funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella F annessa alla presente legge. La spesa è a carico del comune o della provincia in cui il segretario viene trasferito.

Nessuna indennità è dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.

Art. 206. - È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alle tabella E annessa alla presente legge.

In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio; esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Art. 207. - Le somme, che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria, tra comune e segretario, secondo la annessa tabella E, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno per sussidiare corsi di preparazione alla abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali dei segretari provinciali in servizio.

Le somme di cui al precedente comma vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture.

Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma, che le imputa, alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti, il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto semestrale.

Art. 208. - Le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed i collocamenti in disponibilità dei segretari comunali e dei segretari provinciali, sono stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 209. - Il segretario comunale ed il segretario provinciale che abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 20 anni di servizio, possono, con decreto del Ministro per l'interno, essere collocati a riposo, purché abbiano già conseguito il diritto a pensione.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali e dei segretari provinciali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni e delle provincie, sia dei segretari rispettivi.
Agli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, che consegnano la nomina a segretario comunale o provinciale, si applica, ai fini della pensione, l'art. 48 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 210. - Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:

1) la censura;

2) la riduzione temporanea dello stipendio;

3) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4) la revoca;

5) la destituzione.

Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro per l'interno; la censura può essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal Podestà, o dal Preside, secondo la rispettiva competenza.

Contro il provvedimento del Podestà o del Preside è dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.

La riduzione dello stipendio non può superare un quinto del suo ammontare, né avere durata superiore a sei mesi.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non può avere durata inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi.

Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

Nei casi più gravi, il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 211. - La Commissione di disciplina per i segretari comunali e per i segretari provinciali è costituita:

1) pei segretari comunali di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il Ministero dell'interno, che la presiede, di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VII e di un segretario comunale di grado non inferiore al II, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale, avente grado non inferiore al III, e di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, supplenti. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.

2) pei segretari comunali di grado superiore al V, e pei segretari provinciali, del Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che la presiede, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il detto Ministero, e, rispettivamente, di un segretario comunale o di un segretario provinciale appartenenti al grado I, a seconda che trattisi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale, aventi grado non inferiore al II, supplenti.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali ed i segretari provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Art. 212. - Il segretario può essere dispensato: 1) per inabilità fisica; 2) per incapacità professionale; 3) per scarso rendimento.

Al segretario proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni o deduzioni.

La dispensa può essere anche disposta, quando sia necessario, nell'interesse del servizio.

La dispensa è disposta dal Ministro per l'interno con decreto motivato, in seguito a visita medica collegiale, se la dispensa avvenga per inabilità fisica; e, negli altri casi, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 213. È dichiarato d'ufficio dimissionario il segretario:

a) che perda la cittadinanza italiana;

b) che accetti una missione o impiego da un Governo straniero senza esserne stato autorizzato dal Governo Nazionale;

c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

Art. 214. - È dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio, o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati.

Può, tuttavia, il Ministro per l'interno, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare, invece, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione, dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dall'impiego.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podestà o del Preside, secondo la rispettiva competenza, o di un Ispettore.

Art. 215. - Le dimissioni volontarie del segretario comunale e del segretario provinciale, devono essere presentate per iscritto, rispettivamente, al Podestà, o al Preside che le rimette subito, col proprio motivato parere, al Prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro per l'interno.

Il segretario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

I provvedimenti in applicazione del presente articolo e dei due articoli precedenti sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 216. - Il segretario, volontariamente dimissionario o dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano.

Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del loro grado, essi avranno diritto al primo posto che si renda vacante.

La riammissione è disposta previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il segretario riammesso è inscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Art. 217. - Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

Art. 218. - I segretari comunali ed i segretari provinciali possono far parte delle associazioni autorizzate ai termini della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

Art. 219. - Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle provincie, per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro stesso pel pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero delle comunicazioni, quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive Prefetture, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato».

Entro il 31 ottobre successivo, le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento, commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune nel caso di mancanza di fondi in cassa, ai termini dell'art. 243.

Art. 222. - Per la nomina a vice-segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello stato.

Per la nomina a vice-segretario comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le donne sono escluse dall'ufficio di vice-segretario comunale e di vice-segretario provinciale.

A nessun altro impiegato dei comuni e delle provincie può, sotto qualsiasi denominazione, essere attribuita la qualifica di segretario.

Art. 226. - Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, prestano la promessa solenne di cui all'art. 189; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento di cui all'art. 190.

La promessa ed il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al Capo della rispettiva amministrazione.

Art. 228. - Nella fissazione degli stipendi o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, è attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.

Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonché quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Art. 230. - Per gl'impiegati del comune la Commissione di disciplina è costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di due impiegati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Podestà, di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Podestà indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per i salariati del comune la Commissione di disciplina è costituita del segretario comunale, che la presiede, e di altri due membri nominati dal Podestà, uno tra gl'impiegati del comune, con funzioni di segretario, e uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Qualora, per qualsiasi causa, il Podestà non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto tra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altri comuni della provincia.

Art. 231. - La Commissione di disciplina per gli impiegati della provincia è costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario provinciale e di due impiegati della provincia aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Preside, di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Preside indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per i salariati della provincia la Commissione di disciplina è costituita del segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia, con funzioni di segretario, ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.

* * *

CAPO III - Disposizioni comuni al segretario comunale, al segretario provinciale e agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Art. 235. - Per l'ammissione e promozione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonché presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 236. - Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

4) i feriti in combattimento nonché quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purché ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonché i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;

6) i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perché non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresì, ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età.

Art. 237. - Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai segretari provinciali ed all'altro personale delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonché delle aziende municipalizzate in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonché degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti per la causa nazionale iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dall'evento che fu causa della ferita, degli squadristi e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

Sono estese, altresì, al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato ad operazioni militari, entro il periodo 6 maggio 1936-XIV - 31 luglio 1939-XVII, nonché agli orfani ed altri congiunti decaduti ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 e quello trascorso in servizio militare prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e durante le operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, è computato in aumento al servizio di ruolo per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianità richiesti per la promozione dal grado iniziale, VIII o VII per i segretari comunali e IV per i segretari provinciali, a quello immediatamente superiore.

Art. 238. - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alle nomine.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

Se, per altro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

La stessa norma si applica anche per i concorsi ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera di segretario comunale, la disposizione di cui all'articolo 181.

Art. 239. - Il segretario comunale e il segretario provinciale, nonché gli impiegati e salariati dei Comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facoltà deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.

La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.

Art. 240. - I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale, non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del Comune o della Provincia.

Art. 241. - Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale, nonché di impiegato e salariato dei comuni, delle Provincie e dei Consorzi, è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il Ministro per l'interno o il Prefetto, a seconda che trattisi di segretari comunali e provinciali o degli altri impiegati dei comuni e delle Provincie, possono tuttavia, sentita l' Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o altri enti pubblici locali.

Salvo il disposto dell'art. 218, con la qualità di segretario comunale o di segretario provinciale, nonché di impiegato o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Ministro per l'interno per i segretari comunali e per i segretari provinciali e del Prefetto per gli altri impiegati e salariati, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del Ministro per l'interno per i primi, ed a giudizio del Capo dell'Amministrazione per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro della Amministrazione stessa.

Il Capo dell'Amministrazione è responsabile per la omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

Art. 242. - Gli stipendi del segretario comunale e del segretario provinciale, nonché degli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 243. - L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 244. - Al segretario comunale, al segretario provinciale, nonché agli impiegati o salariati del comune, della provincia o dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.

Non può essere autorizzata, in ciascun anno, la prestazione di lavoro straordinario per un periodo di tempo che importi un compenso superiore al decimo dello stipendio o salario.

Art. 245. - Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli Istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n 577 e del R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme sull'ordinamento degli Istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1613.

Art. 246. - Il segretario comunale, il segretario provinciale, nonché l'impiegato o salariato del comune, della provincia e del consorzio chiamati, a far parte della Commissione di disciplina, decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 247. - Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario provinciale, nonché gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previi i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennità alcuna.

Il licenziamento è disposto per il segretario comunale e per il segretario provinciale dal Ministro per l'interno, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.

Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati o salariati del comune, della provincia, e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, il segretario, l'impiegato o salariato è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Art. 248. - Il segretario comunale, il segretario provinciale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.

Per i segretari comunali e per i segretari provinciali la dispensa è decretata dal Ministro per l'interno e per gli altri impiegati e salariati è decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

Il provvedimento di dispensa è definitivo.

Art. 249. - Quando la gravità dei fatti lo esiga, il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal Ministro per l'interno per il segretario comunale e per il segretario provinciale e dal Capo della amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Il segretario, impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 250. Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.

La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.
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Art. 409. - Fino a che non verrà emanato il nuovo regolamento per la esecuzione della presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le «Norme integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928-VI, n. 1953» approvate con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 871.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni della presente legge, le attribuzioni con detto decreto assegnate al Prefetto, sono esercitate dal Ministro per l'interno.

Le pubblicazioni disposte a mezzo del «Foglio annunzi legali» della provincia sono effettuate a stampa e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.