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LEGGE 27 giugno 1942, n. 827

Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai cinque anni. (042U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1942 al: 10-2-1947
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'art. 176 del Codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni.

Durante il suddetto periodo la liberazione condizionale preveduta nell'art. 71 del Codice penale militare di pace può essere concessa anche ai condannati a pena militare per un tempo non superiore a tre anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI