Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito feriti in
combattimento e facoltà di trattenere in servizio fino al compimento
del 70° anno di età i sottufficiali richiamati. (042U0601)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1940,
ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore il 15/06/1942
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)