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REGIO DECRETO 27 aprile 1942, n. 571

Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino. (042U0571)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-6-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Torino, approvato  con
il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284 e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2788, 25 ottobre 1928-VI, n.  3484,
31 ottobre 1929-VIII, n. 2471, 18 settembre  1930-VIII  n.  1368,  22
ottobre 1931-IX, n. 1719, 27 ottobre  1932-X,  n.  2083,  1°  ottobre
1936-XIV, n. 2155, 20 aprile 1939-XVII, n. 1118, 12 gennaio 1941-XIX,
n. 34; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII,  n.  1745,  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992,  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Torino,   approvato   e
modificato con i Regi decreti sopra indicati, e' cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 7. - Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  «La discussione  delle  tesi  orali  non  e'  obbligatoria  per  la
Facolta' di magistero ». 
 
  Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
lettere  sono  aggiunti  i  seguenti:   «storia   delle   religioni»,
«letteratura cristiana antica». 
 
  Art. 23. - 1) Agli insegnamenti complementari del corsa  di  laurea
in filosofia e' aggiunto quello di «religioni e filosofia  dell'India
e dell'estremo Oriente». 
 
  2) Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  «Gli  insegnamenti  biennali  di  «storia  della   filosofia»,   di
«filosofia teoretica» e di «filosofia morale» importano ciascuno  due
esami annuali». 
 
  Art. 36. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Presso la Facolta' e' pure istituito il corso  biennale  di  studi
propedeutici di ingegneria». 
 
  Art. 37. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La durata del corso degli studi per la laurea  in  chimica  e'  di
cinque anni, divisi in un biennio  di  studi  propedeutici  e  in  un
triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
                   Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono Insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
                 Triennio di studi di applicazione. 
 
  Il  triennio  ha   due   diversi   indirizzi:   organico-biologico;
inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa, 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica, bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
  (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  (*) 11. Chimica agraria. 
 
  12. Chimica di guerra. 
 
  (*) 13. Elettrochimica. 
 
  14. Scienza dell'alimentazione. 
 
  15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici). 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Scienza dei metalli. 
 
  8. Geochimica. 
 
  (*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  10. Chimica di guerra. 
 
  (*) 11. Spettroscopia. 
 
  (*) 12. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  o  chimici
industriali). 
 
  (*) 13. Chimica industriale. 
 
  I  tre  insegnamenti  complementari  di  «analisi  matematica»,  di
«geometria analitica con elementi  di  proiettiva»  e  di  «meccanica
razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di «istituzioni di matematiche» (biennale). 
 
  Per l'insegnamento di «analisi matematica», vale la norma stabilita
per la laurea in scienze matematiche. 
 
  Gli insegnamenti biennali di  «istituzioni  di  matematiche»  e  di
«esercitazioni di matematiche» importano due esami distinti alla fine
di ciascun anno di corso. 
 
  L'insegnamento biennale della «chimica  generale  ed  inorganica  »
importa due esami: uno alla fine del primo anno di  corso  e  l'altro
alla fine del secondo anno di corso. 
 
  Gli insegnamenti biennali di  «chimica  organica»  e  di  «  fisica
sperimentale»  importano  un  unico  esami  alla  fine  del   biennio
propedeutico. 
 
  Gli  insegnamenti  biennali  della   «chimica   fisica»   e   delle
«esercitazioni di chimica-fisica» importano un unico esame alla  fine
dei corsi biennali. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazioni  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  clascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si
intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente
intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o  piu'  insegnamenti
complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al
1°  anno  degli  studi  di  applicazione,  chiederne  convalida  alla
Facolta'. La scelta fatta in tal  modo  e'  impegnativa  e  non  puo'
subire comunque variazioni durante il corso degli studi. 
 
  In relazione a questo nuovo ordinamento  i  laureati  in  qualunque
disciplina non potranno essere ammessi che al 2° anno del biennio  di
studi propedeutici per la laurea in chimica». 
 
  L'art. 38 e' soppresso. 
 
  In conseguenza della soppressione di questo articolo e'  modificata
la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Dopo l'ultimo comma dell'art. 45 (gia' 46) e' aggiunto il seguente:
«Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopra elencati un  saggio
orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in  fisica,  in
scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali. 
 
  Questo saggio dovra'  essere  superato  durante  l'ultimo  anno  di
corso». 
 
  Dopo l'art. 46 (gia' 47) e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 47. - Il  titolo  di  ammissione  per  il  biennio  di  studi
propedeutici alle lauree in ingegneria e'  il  diploma  di  maturita'
classica o di maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con
disegno (biennale). 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno. 
 
  4. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale). 
 
  5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. 
 
  6. Disegno (biennale). 
 
  7. Mineralogia e geologia. 
 
  Per gli insegnamenti di «analisi matematica», di «geometria»  e  di
«fisica sperimentale» e le relative esercitazioni  valgono  le  norme
stabilite per la laurea in scienze matematiche. 
 
  Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve
avere superato una prova  attestante  la  conoscenza  di  due  lingue
straniere moderne a sua scelta». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 27 aprile 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 446, foglio 35. - MANCINI