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REGIO DECRETO-LEGGE 21 maggio 1942, n. 520

Emissione di buoni novennali del Tesoro, serie speciale 3 %, da collocarsi in occasione della costituzione e .degli aumenti di capitale delle società per azioni. (042U0520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1943, n. 2 (in G.U. 29/01/1943, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-5-1942 al: 28-1-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emettere dei buoni novennali del Tesoro - serie speciale 3 per cento - da collocarsi in occasione di costituzione e di aumenti di capitale di società per azioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere alla pari, senza limiti di importo, una serie speciale di buoni del Tesoro, nominativi, senza premio, rimborsabili entro il 1° luglio 1951-XXX, fruttanti l'interesse annuo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale a partire dal 1° luglio 1942, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile a rate semestrali posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti se non per causa di morte delle persone fisiche ovvero per scioglimento e fusione di società ed enti, intestatari dei titoli stessi, né possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sarà provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa in dipendenza del decreto stesso.