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LEGGE 15 aprile 1942, n. 516

Proroga delle agevolazioni tributarie accordate con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976, per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma. (042U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))