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REGIO DECRETO 27 aprile 1942, n. 469

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa. (042U0469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-6-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Pisa, approvato con il
R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n.  2278,  e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2225, 20 settembre 1928-VI, n. 2251, 31
Ottobre 1929-VIII, n. 2473, 30 ottobre 1930-IX, n. 1916,  22  ottobre
1931-IX, n. 1339, 27 ottobre 1932-X, n. 2098, 13 dicembre  1934-XIII,
n. 2408, 1° ottobre 1936 XIV, n, 2462, 27 ottobre 1937-XV, n. 2170, 9
maggio 1939-XVII, n. 1314, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1744,  26  ottobre
1940-XVIII, n. 2071; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII,  n.  1745,  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992,  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Pisa, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: 
 
  Art. 23. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
giurisprudenza  e'  aggiunto  quello  di  «  storia  e  dottrina  del
fascismo». 
 
  Art. 38. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
lettere e' aggiunto quello di «storia e dottrina del fascismo». 
 
  Art. 39. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
filosofia e' aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo». 
 
  Art. 56. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine
generale  lo  sviluppo  della  ricerca  e  degli  studi   nel   campo
scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli
seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti: 
 
  laurea in chimica; 
 
  laurea in fisica; 
 
  laurea in scienze matematiche; 
 
  laurea in matematica e fisica; 
 
  laurea in scienze naturali; 
 
  laurea in scienze biologiche. 
 
  Presso la Facolta' e' tenuto anche il biennio di studi propedeutici
per le lauree in ingegneria». 
 
  Gli articoli da 61 a 63 sono sostituiti dai seguenti: 
 
  « Art. 61. - La durata del corso  degli  studi  per  la  laurea  in
chimica e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici
e in un triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
  Art. 62. - Il triennio di studi  di  applicazione  ha  due  diversi
indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1: Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica bromatologica. 
 
  8. Farmacologia. 
 
  9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  11. Chimica agraria. 
 
  12. Chimica di guerra. 
 
  (*) 13. Elettrochimica. 
 
  14. Fisiologia generale (corso speciale per chimici). 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Scienza dei metalli. 
 
  (*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  9. Chimica di guerra. 
 
  (*) 10. Spettroscopia. 
 
  (*) 11. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 12. Chimica industriale. 
 
  13. Geochimica. 
 
  Art.  63.  -  I  tre   insegnamenti   complementari   di   «analisi
matematica», di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di
«meccanica  razionale  con  elementi  di  statica  grafica»   possono
sostituire l'unico insegnamento  fondamentale  di  «  istituzioni  di
matematiche» (biennale). 
 
  L'insegnamento biennale di «analisi matematica» importa  due  esami
distinti. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si
intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente
intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o  piu'  insegnamenti
complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al
primo anno degli studi  di  applicazione,  chiederne  convalida  alla
Facolta'. 
 
  La scelta fatta in tal  modo  e'  impegnativa  e  non  puo'  subire
comunque variazioni durante il corso degli studi». 
 
  Art. 67. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
scienze matematiche e' aggiunto quello di «geometria algebrica». 
 
  Dopo l'art. 75 sono aggiunti  i  seguenti  articoli  contenenti  le
norme del corso di laurea in scienze biologiche. 
 
  «Art. 76. - La durata del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in
scienze biologiche e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale ed inorganica. 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Botanica (biennale). 
 
  6. Zoologia (biennale). 
 
  7. Anatomia comparata. 
 
  8. Anatomia umana. 
 
  9. Istologia ed embriologia. 
 
  10. Fisiologia generale (biennale). 
 
  11. Chimica biologica. 
 
  12. Igiene. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica fisica. 
 
  2. Biologia generale. 
 
  3. Antropologia. 
 
  4. Biologia delle razze umane. 
 
  5. Genetica. 
 
  6. Patologia generale. 
 
  7. Microbiologia. 
 
  8. Parassitologia. 
 
  9. Entomologia agraria. 
 
  10. Fisiologia vegetale. 
 
  11. Patologia vegetale. 
 
  12. Geologia. 
 
  13. Paleontologia. 
 
  14. Statistica. 
 
  Gl'insegnamenti biennali di  botanica  e  di  zoologia  comprendono
tanto la parte generale che quella sistematica. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. 
 
  Lo studente deve inoltre frequentare due laboratori,  uno  biennale
ed uno annuale, scelti fra quelli  di  botanica,  di  fisiologia,  di
zoologia ed anatomia comparata, anatomia umana, patologia generale. 
 
  Art. 77. - La frequenza dei corsi di botanica e  di  zoologia  deve
precedere l'iscrizione al corso di  paleontologia.  La  frequenza  al
corso  di  zoologia  deve  precedere  la  frequenza   al   corso   di
parassitologia e di entomologia agraria. 
 
  L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere gli  esami  di
fisica e di statistica. 
 
  Gli esami di botanica e di  zoologia  (biennali)  devono  precedere
l'esame di paleontologia. L'esame di zoologia deve precedere  l'esame
di anatomia comparata, di parassitologia e di entomologia agraria. 
 
  Art. 78. - A coloro che  ottengono  l'iscrizione  in  base  ad  una
laurea gia' conseguita o che provengono da corsi di studio  di  altre
lauree e sempreche'  siano  in  possesso  del  diploma  di  maturita'
classica o scientifica, sono convalidate le iscrizioni delle  materie
in comune e gli esami  relativi  eventualmente  gia'  sostenuti,  gli
altri corsi ed esami sono convalidati nel modo seguente: 
 
  1. Corsi vari di chimica per chimica generale  ed  inorganica  (con
esercizi). 
 
  2. Corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche. 
 
  3. Fisiologia per fisiologia generale. 
 
  4. Botanica (corso annuale) per botanica (primo anno). 
 
  5. Zoologia (corso annuale) e  zoologia  e  biologia  generale  per
zoologia (primo anno). 
 
  A coloro i quali ottengono l'iscrizione in base ad una laurea  gia'
conseguita, non possono essere convalidati,oltre i corsi fondamentali
gia' superati, piu' di due corsi complementari». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione dei detti articoli e' modificata la
numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 81 (gia' 78). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «I laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali,
in  scienze  biologiche,  in  scienze  geologiche,  in  farmacia,  in
chimica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze
agrarie, in ingegneria civile o industriale, che intendano seguire un
corso di studi per il conseguimento di altra laurea  conferita  dalla
Facolta' e  purche'  siano  in  possesso  del  diploma  di  maturita'
classica o scientifica possono essere iscritti a  seconda  dei  corsi
seguiti e degli esami superati e su  parere  della  Facolta'  stessa,
all'anno di corso qui di seguito indicato: 
 
  a) per il corso di laurea in  chimica  possono  essere  ammessi  al
secondo, terzo o eventualmente al quarto anno i laureati  in  scienze
matematiche, in fisica, in scienze naturali, in farmacia, in  chimica
e  farmacia,  in  medicina  e  chirurgia,  in  scienze  agrarie,   in
ingegneria civile o industriale.  I  laureati  anzidetti  per  essere
ammessi al terzo o al quarto anno  devono  aver  preso  iscrizione  e
superato gli esami in tutti gli insegnamenti  del  biennio  di  studi
propedeutici per il corso di laurea in chimica; 
 
  b) per il corso di laurea in fisica possono essere ammessi al terzo
o al quarto anno i laureati in scienze matematiche  e  in  ingegneria
civile o industriale, e al secondo o al  terzo  anno  i  laureati  in
chimica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in  chimica  e
farmacia. Dal biennio  propedeutico  per  l'ingegneria  gli  studenti
possono essere ammessi al secondo o al terzo  anno  a  seconda  degli
studi fatti e degli esami superati. A  coloro  che  sono  forniti  di
altra laurea, le abbreviazioni che possono  essere  concesse  saranno
esaminate dalla Facolta' caso per caso; 
 
  c) per il corso di laurea in  scienze  matematiche  possono  essere
ammessi al quarto anno i laureati in fisica; al terzo o quarto anno i
laureati in ingegneria civile o industriale e al secondo o terzo anno
i laureati in scienze naturali, in chimica, in  chimica  e  farmacia,
nonche'  a'  giovani  provenienti   dalle   Accademie   militari   di
artiglieria e genio, navale o aereonautico. 
 
  d) per le abbreviazioni di Corso che possono essere concesse per il
corso  di  laurea  in  matematica  e  fisica  a  coloro  che  abbiano
conseguito altra laurea presso la Facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali o presso la Facolta'  d'ingegneria,  viene  deciso
caso per caso, finche' possibile, attenendosi  alle  norme  stabilite
per l'ammissione ai corsi per la laurea in fisica e per la laurea  in
scienze matematiche. Dal biennio propedeutico  per  l'ingegneria  gli
studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno del  corso
per la laurea in matematica e fisica, a seconda degli studi  fatti  e
degli esami superati; 
 
  e) per il corso di laurea in scienze naturali i laureati in chimica
e farmacia,  in  farmacia,  in  medicina  e  chirurgia,  in  medicina
veterinaria, in scienze agrarie e in fisica possono  essere  iscritti
di regola al secondo anno e l'iscrizione al terzo  anno  puo'  essere
concessa in qualche caso a seconda degli studi fatti. 
 
  f) per il corso di laurea  in  scienze  biologiche  i  laureati  in
scienze naturali che  abbiano  svolto  la  tesi  in  botanica  ed  in
zoologia od anatomia comparata possono essere ammessi al quarto anno;
i laureati  in  scienze  naturali  che  abbiano  svolto  la  tesi  in
geologia, in mineralogia od in petrografia saranno ammessi  al  terzo
anno; i laureati in medicina, in  medicina  veterinaria;  in  scienze
agrarie potranno essere iscritti di regola al terzo anno; i  laureati
in chimica ed in  farmacia  al  secondo  anno.  Le  abbrevazioni  che
saranno concesse a coloro che sono forniti di  altra  laurea  saranno
esaminate dalla Facolta' caso per caso e giudicate  a  seconda  degli
studi fatti e degli esami superati». 
 
  Art. 96 (gia' 93). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Per essere ammesso all'esame di laurea in  ingegneria  civile,  lo
studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti  gli
undici insegnamenti fondamentali comuni di cui sopra. 
 
  Deve inoltre: 
 
  1)  aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  dei  seguenti
insegnamenti  che  sono  considerati  fondamentali  per  la   sezione
d'ingegneria civile: 
 
  a) Comuni a tutte le sottosezioni: 
 
  12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato; 
 
  13. Estimo civile e rurale; 
 
  14. Costruzioni stradali e ferroviarie. 
 
  b) Per la sottosezione edile: 
 
  15. Architettura e composizione architettonica. 
 
  16. Tecnica urbanistica. 
 
  e) Per la sottosezione idraulica: 
 
  15. Costruzioni idrauliche; 
 
  16. Impianti speciali idraulici. 
 
  d) Per la sottosezione trasporti: 
 
  15. Costruzione di ponti; 
 
  16. Tecnica ed economia dei trasporti. 
 
  L'insegnamento  di  architettura  tecnica  e'   biennale   per   la
sottosezione edile. 
 
  2) aver seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  di  almeno  due
insegnamenti complementari compresi nell'elenco di cui al  precedente
articolo. 
 
  Dei diciotto insegnamenti prescritti  per  il  conseguimento  della
laurea, lo studente potra' sceglierne uno solo  della  durata  di  un
semestre». 
 
  Art. 125 (gia' 122). E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le seguenti: 
 
  tassa annua d'iscrizione L. 200 
  sopratassa annua per gli esami » 50 sopratassa di diploma » 25 
  tassa di diploma da versarsi all'Erario » 200». 
 
  Art. 136 (gia' 133). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli insegnamenti  del  corso  di  specializzazione  in  discipline
fitopatologiche sono i seguenti: 
 
  Insegnamenti generali. 
 
  1. Patologia generale e comparata. 
 
  2. Agricoltura, insetti e mezzi agrari di lotta. 
 
  3. Complementi di micologia. 
 
  4. Complementi di batteriologia e immunologia. 
 
  5. Complementi di entomologia. 
 
  6. Applicazioni di genetica. 
 
  7. Applicazioni di ecologia e malattie ambientali. 
 
  8. Terapia (anticrittogamia). 
 
  9. Disinfezione e lotta biologica contro gli insetti. 
 
  10. Rilevazione e stima dei danni della grandine. 
 
  11. Valutazione dei danni e utilizzazione dei materiali avariati. 
 
  12. Legislazione e politica fitosanitaria. 
 
  Insegnamenti speciali. 
 
  1. Malattie crittogamiche dei cereali e delle piante pratensi. 
 
  2. Nemici animali dei cereali e delle piante pratensi. 
 
  3. Malattie crittogamiche delle piante da orto e da giardino. 
 
  4. Nemici animali delle piante da orto e da giardino. 
 
  5. Malattie crittogamiche delle piante industriali. 
 
  6. Nemici animali delle piante industriali. 
 
  7. Malattie crittogamiche degli agrumi. 
 
  8. Nemici animali degli agrumi. 
 
  9. Malattie crittogamiche dei fruttiferi. 
 
  10. Nemici animali dei fruttiferi. 
 
  11. Malattie crittogamiche della vite e dell'olivo. 
 
  12. Nemici animali della vite e dell'olivo. 
 
  13. Malattie crittogamiche delle colture coloniali. 
 
  14. Nemici animali delle colture coloniali. 
 
  15. Malattie crittogamiche delle piante forestali. 
 
  16. Nemici animali delle piante forestali. 
 
  17. Parassitismo delle fanerogame. 
 
  18. Animali dannosi alle coltivazioni (esclusi insetti)». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 27 aprile 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 Maggio 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 445, foglio 48. - MANCINI