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REGIO DECRETO 27 aprile 1942, n. 467

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze. (042U0467)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-6-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                       RE D'ITALIA E D'ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto la statuto della Regia universita' di Firenze, approvato con
il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2406 e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2230, 30 ottobre 1930-IX, n.  1826,
1° ottobre 1931-IX, n.  1441,  6  dicembre  1934-XIII,  n.  2449,  1°
ottobre 1936-XIV, n. 2475, 27 ottobre  1937-XV,  n.  2620,  5  maggio
1939-XVII, n. 1165, 20 ottobre 1940-XVIII, numero 2057; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno  XVIII,  n.  992,  2  ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, numero 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiano decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Firenze,  approvato   e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 10. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Ai fini della iscrizione e frequenza: 
 
  le istituzioni di  diritto  privato  devono  precedere  il  diritto
civile e il diritto commerciale; 
 
  le istituzioni  di  diritto  romano  devono  precedere  il  diritto
romano; 
 
  il diritto costituzionale deve precedere il diritto amministrativo,
il diritto ecclesiastico e il diritto corporativo; 
 
  le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile  e
il   diritto   costituzionale,   debbono   precedere    il    diritto
internazionale; 
 
  l'economia politica corporativa e il diritto costituzionale debbono
precedere la scienza delle finanze e il diritto finanziario. 
 
  Analoghe precedenze debbono essere  osservate  nei  riguardi  degli
esami delle discipline sopraindicate. 
 
  Ai fini degli esami le istituzioni di diritto romano  e  la  storia
del diritto romano debbono precedere gli esami di storia del  diritto
italiano. 
 
  Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie  e  per  i
corsi biennali gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun  anno
o alla fine del biennio». 
 
  Art. 16 - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Coloro che siano forniti  di  altra  laurea  o  diploma  di  studi
superiori e posseggano  il  diploma  di  maturita'  classica  possono
essere iscritti, a giudizio della Facolta', ad un anno di  corso  non
oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche e in economia
e commercio che vengono ammessi al 3°. 
 
  La Facolta', tenuto  conto  degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati, determina il numero  minimo  degl'insegnamenti  che  devono
essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli
studi». 
 
  Art. 22. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Coloro che siano forniti  di  altra  laurea  o  diploma  di  studi
superiori e posseggano il diploma di maturita' classica o scientifica
possono essere iscritti, a giudizio della Facolta',  ad  un  anno  di
corso non oltre il secondo, salvo i laureati in giurisprudenza  e  in
economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno. 
 
  La Facolta', tenuto  conto  degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati, determina il numero minimo degli  insegnamenti  che  devono
essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano  degli
studi». 
 
  Gli articoli 74 e 75 sono sostituiti dai seguenti: 
 
  «Art. 74. - La durata del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in
chimica e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici
e in un trienno di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica, sperimentale, 
 
  Triennio di studi di applicazione. 
 
  Il  triennio  ha   due   diversi   indirizzi:   organico-biologico;
inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica, 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
  (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  (*) 10. Chimica agraria. 
 
  (*) 11. Elettrochimica. 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica, con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Geochimica. 
 
  (*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  (e) 9. Spettroscopia. 
 
  (*) 10. Misure elettriche. 
 
  (*) 11. Chimica industriale. 
 
  I  tre  insegnamenti  complementari  di  «analisi  matematica»,  di
«geometria analitica con elementi  di  proiettiva»  e  di  «meccanica
razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di «istituzioni di matematiche» (biennale). 
 
  Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma  stabilita
per il corso di laurea in scienze matematiche. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti prescritti per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione sono  segnati  con  asterisco,
s'intendono  consigliati  in  via  preferenziale.  Tuttavia,  ove  lo
studente intenda scegliere  per  l'indirizzo  prescelto  uno  o  piu'
insegnamenti  complementari  diversi  dai  predetti,  deve   all'atto
dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione,  chiederne
convalida alla Facolta'. 
 
  La scelta fatta in tal  modo  e'  impegnativa  e  non  puo'  subire
comunque variazioni durante il corso degli studi. 
 
  Art. 75. - Gl'insegnamenti biennali di istituzioni di  matematiche,
esercitazioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica
organica, chimica fisica, fisica, importano un  esame  alla  fine  di
ciascun anno di corso». 
 
  Art. 101. - Agl'insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
farmacia e' aggiunto quello di chimica bromatologica». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 27 aprile 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 445, foglio 49. - MANCINI