stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 aprile 1942, n. 456

Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. (042U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  31-5-1942

Art. 1



Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio è ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.

L'atto può essere ricevuto anche dal fiduciario designato à termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.

La procura deve essere speciale ed è redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualità di militari nelle Forze armate dello Stato.