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LEGGE 24 marzo 1942, n. 429

Modificazione dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, recante, fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna. (042U0429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1942

Art. 1



L'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116. è sostituito dal seguente:

«L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

«Il procedimento è promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

«Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.

«Oltre alla reintegrazione nel grado può essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

«Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.
«Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del predente decreto di perdita del grado, e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati».