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REGIO DECRETO 26 marzo 1942, n. 352

Modificazioni alle statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia. (042U0352)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-5-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1029;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII; n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1944-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XII, n. 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostre Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1029, è così modificato:

Art. 1



« Il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia è costituito dalla Facoltà di economia e commercio.

Fanno parte dell'Istituto i laboratori di economia politica corporativa, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di statistica, di geografia economica, di matematica generale e finanziaria, di merceologia, di tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale, di economia aziendale e di ragioneria; i seminari di diritto, di letteratura francese, di letteratura inglese, di letteratura tedesca e la biblioteca.

I laboratori ed i seminari hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche i vari insegnamenti, nonché quello di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori ed i seminari sono diretti dal professore della rispettiva materia, oppure da uno dei professori delle materie a cui il laboratorio o seminario si riferisce, su nomina del direttore.

La determinazione delle direttive da seguirsi negli acquisti delle opere e delle pubblicazioni periodiche da parte della biblioteca, la deliberazione sugli acquisti-di opere e pubblicazioni, proposti dai professori e dagli allievi, sui fondi della biblioteca, la vigilanza sul personale e sul materiale della biblioteca, il regolamento dell'attività della biblioteca, l'amministrazione dei fondi assegnati alla biblioteca, il controllo amministrativo dell'impiego dei fondi assegnati ai laboratori e seminari, per la parte destinata ai direttori dei laboratori e seminari, all'acquisto di opere e pubblicazioni, acquisto da farsi per mezzo della biblioteca, che cura la catalogazione anche delle opere e pubblicazioni acquistate dai laboratori e seminari: sono deferiti a una Commissione, composta di tre professori di ruolo dell'Istituto, i quali vengono nominati per un biennio, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal direttore che designa fra di essi il presidente.

La Commissione fa al direttore le sue proposte per tutto quello che si riferisce al personale, ai fondi, alla suppellettile della biblioteca, e rende conto annualmente del suo operato.

Segretario della commissione della biblioteca è il direttore della biblioteca ».

Art. 13. - È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una dello materie di esami, escluse le istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue, e su due tesi orali, scelte in materie diverse da quella della dissertazione ».

Art. 16. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « lingua slovena ».

Art. 17. - È aggiunto il seguente comma:

« Gli studenti potranno sostenere l'esame di filologia germanica e quello di filologia romanza solo dopo aver superato rispettivamente almeno un esame di lingua e letteratura germanica e un esame di una lingua e letteratura romanza ».

Art. 24. - È sostituito dal seguente:

« L'esame di diploma comprende due prove scritte, una prova orale ed una lezione pubblica.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di un tema sulle materie economiche o di un tema sulle materie giuridiche, scelto ciascuno dal candidato tra due assegnati dalla Commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il candidato dispone di sei ore di tempo.

Il candidato non è ammesso alla prova orale qualora le prove scritte abbiano dato esito sfavorevole.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti svolti dal candidato, e in un esame di ordine generale.

La lezione pubblica avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due argomenti prestabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato non è ammesso alla lezione ove l'esame orale abbia dato esito sfavorevole.

Tra l'assegnazione dei temi e l'inizio della lezione pubblica vi sarà un intervallo di almeno 24 ore. La lezione pubblica dovrà avere la durata di un'ora ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registralto alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 75. - MANCINI