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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 324

Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova. (042U0324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-5-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Genova, approvato  con
il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054  e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2846, 25 ottobre 1928-VI, n.  3510,  31
ottobre 1929-VIII, numero 2396,  30  ottobre  1930-IX,  n.  1859,  1°
ottobre 1931-IX, n. 1371, 27 ottobre  1932-X,  n.  2086,  6  dicembre
1934-XIII, n.  2281,  1°  ottobre  1936-XIV,  n.  2474,  20  apri  le
1939-XVII, n. 1086; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII,  n.  1745,  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992,  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Genova,   approvato   e
modificato con i  Regi  decreti  sopraindicati,  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
giurisprudenza e' aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo
». 
 
  Art. 15. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « I laureati in scienze politiche  che  aspirino  a  conseguire  la
laurea in giurisprudenza sono iscritti al 3° anno, e per  i  laureati
in giurisprudenza che aspirino a  conseguire  la  laurea  in  scienze
politiche la  Facolta'  decidera'  caso  per  caso  l'anno  cui  essi
potranno iscriversi ». 
 
  Art. 23. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
economia e commercio e' aggiunto quello di « storia  e  dottrina  del
fascismo ». 
 
  Art. 30. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
lettere sono aggiunti i seguenti: « etnologia » e « storia e dottrina
del fascismo ». 
 
  Art. 31. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
filosofia sono aggiunti i seguenti: « economia politica corporativa »
e « storia e dottrina del fascismo ». 
 
  Art. 34. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Gl'insegnamenti di « storia medioevale » o di « storia moderna  »
sono tenuti alternativamente. Ogni anno  nel  manifesto  degli  studi
sara' indicato il corso che sara' impartito » 
 
  Art. 35. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il laureato in filosofia puo' ottenere l'iscrizione  al  3°  anno
del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo  di  superare,  per
accedere all'esame di laurea, i seguenti esami: 
 
  Letteratura  italiana  -   letteratura   latina   -   geografia   e
rispettivamente: 
 
  Per l'indirizzo classico; 
 
  Letteratura greca  (biennale);  annuale  se  il  laureato  ha  gia'
superato un esame annuale di letteratura greca, durante il  corso  di
laurea in filosofia; 
 
  Storia greca; 
 
  Archeologia; 
 
  Glottologia. 
 
  Una materia a scelta (due se la letteratura greca  e'  annuale)  in
cui non si  sia  ancor  dato  esame  agli  effetti  della  laurea  in
filosofia. 
 
  Una lingua e letteratura moderna a scelta. 
 
  Per l'indirizzo moderno: 
    

Filologia romanza                |            una annuale, l'altra
                                   >
Una letteratura straniera        |            biennale a scelta.

    
  Storia dell'arte medioevale e moderna; 
 
  Altre letterature moderne a scelta; 
 
  Due materie a scelta. 
 
  Il laureato deve inoltre superare una prova di traduzione latina. 
 
  Art. 37. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «  Il  laureato  proveniente  da   altra   Facolta'   che   domanda
d'iscriversi a uno dei corsi di laurea in lettere, o in  filosofia  o
in geografia, e' tenuto a prendere iscrizione e a  sostenere  l'esame
in tutti gli insegnamenti richiesti per il nuovo corso di laurea  nei
quali non abbia gia' effettivamente superato l'esame  nel  precedente
corso di studi. 
 
  Sara' concessa l'iscrizione al 2°  anno  dei  corsi  di  laurea  in
lettere, o in filosofia, o in geografia al laureato  che  abbia  gia'
sostenuto  durante  il  precedente  corso  di  studi   cinque   esami
valutabili agli effetti del nuovo corso di laurea; e l'iscrizione  al
3° anno di laurea in lettere o in filosofia al laureato che ne  abbia
sostenuti dieci. 
 
  Per i corsi di laurea in lettere ed in filosofia e'  condizione  il
possesso della maturita' classica ed e' obbligatoria la prova scritta
di traduzione latina ». 
 
  Sono soppressi gli articoli 38, 39, 40 e 41. In  conseguenza  della
soppressione dei detti articoli e' modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 44 (gia' 48). - Agl'insegnamenti complementari  del  corso  di
laurea in medicina e chirurgia e'  aggiunto  quello  di  «  idrologia
medica ». 
 
  Art. 49 (gia' 53). - sostituito dal seguente: 
 
  La durata del corso degli studi per la  laurea  in  chimica  e'  di
cinque anni, divisi in un biennio  di  studi  propedeutici  e  in  un
triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
  Triennio di studi di applicazione. 
 
  Il  triennio  ha  due  diversi  indirizzi:   organico-biologico   e
inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
  (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  (*) 11. Chimica agraria. 
 
  12. Chimica di guerra. 
 
  (*) 13. Elettrochimica. 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica, ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  o  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Geochimica. 
 
  (*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  9. Chimica di guerra. 
 
  (*) 10. Spettroscopia. 
 
  (*) 11. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 12. Chimica industriale. 
 
  I tre insegnamenti complementari di « analisi  matematica  ,  di  «
geometria analitica con elementi di proiettiva »  e  di  «  meccanica
razionale con  elementi  di  statica  grafica  »  possono  sostituire
l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di  matematiche  »
(biennale). 
 
  Per l'insegnamento  di  «  analisi  matematica  »,  vale  la  norma
stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione sono  segnati  con  asterisco,
s'intendono  consigliati  in  via  preferenziale.  Tuttavia,  ove  lo
studente intenda scegliere  per  l'indirizzo  prescelto  uno  o  piu'
insegnamenti  complementari  diversi  dai  predetti,  deve,  all'atto
dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione,  chiederne
convalida alla Facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e
non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi ». 
 
  Art. 50 (gia' 54). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « La durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in  chimica
industriale e'  di  cinque  anni,  divisi  in  un  biennio  di  studi
propedeutici comune con la laurea in chimica  e  in  un  triennio  di
studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Gli insegnamenti fondamentali del  biennio  di  studi  propedeutici
sono  quelli  indicati  nell'art.  49  per  il   biennio   di   studi
propedeutici alla laurea in chimica. 
 
  Sono  insegnamenti  fondamentali  per  il  triennio  di  studi   di
applicazione: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Fisica tecnica. 
 
  3. Chimica industriale (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale). 
 
  7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale). 
 
  8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
   1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  4. Fisica superiore. 
 
  5. Elettrotecnica. 
 
  6.  Misure  elettriche  (corso  speciale  per  chimici  o   chimici
industriali). 
 
  7. Chimica agraria. 
 
  8. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  9. Chimica organica industriale. 
 
  10. Elettrochimica. 
 
  11. Chimica applicata. 
 
  12. Siderurgia e metallurgia. 
 
  I tre insegnamenti complementari  di  «  analisi  matematica  »,  «
geometria analitica con elementi di proiettiva »  e  di  «  meccanica
razionale con  elementi  di  statica  grafica  »  possono  sostituire
l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di  matematiche  »
(biennale). 
 
  Per  l'insegnamento  di  «  analisi  matematica  »  vale  la  norma
stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da  lui
scelti tra i complementari. 
 
  All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione
lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facolta'  l'elenco
degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta  fatta  in  tal
modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante  il
corso degli studi. 
 
  I laureati in chimica potranno essere ammessi  al  quarto  anno  di
corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi
e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali: 
 
  1. Chimica industriale (biennale). 
 
  2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale). 
 
  3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. 
 
  4. Fisica tecnica. 
 
  5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale). 
 
  L'esame di « fisica tecnica », eventualmente gia' sostenuto per  la
laurea  in  chimica,   potra'   essere   convalidato   agli   effetti
dell'iscrizione al quarto anno di corso  per  la  laurea  in  chimica
industriale ». 
 
  Art. 51 (gia' 55). - Agl'insegnamenti complementari  del  corso  di
laurea in fisica e' aggiunto quello di « spettroscopia ». 
 
  Art. 53 (gia' 57). - Agl'insegnamenti complementari  del  corso  di
laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di  «  spettroscopia
». 
 
  Art. 54 (gia' 58). - Agl'insegnamenti complementari  del  corso  di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: « geochimica  »,
« biologia delle razze umane », « paleontologia». 
 
  Art. 56 (gia' 60). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli insegnamenti della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali  vengono  impartiti  mediante  lezioni  teoriche,   mediante
esercitazioni orali, o scritte, grafiche, o pratiche e mediante  gite
di istruzione. 
 
  Gli insegnamenti biennali di istituzioni  di  matematiche,  chimica
generale  ed  inorganica,  chimica  industriale,  chimica   organica,
zoologia,  botanica,  disegno,  nonche'  l'insegnamento   di   fisica
sperimentale per gli studenti di chimica e  di  chimica  industriale,
importano un esame alla fine di ciascun anno di corso. 
 
  Le  esercitazioni  biennali   di   matematiche   per   il   biennio
propedeutico delle  lauree  in  chimica  ed  in  chimica  industriale
importano un esame alla fine di ciascun anno di corso. 
 
  Le esercitazioni biennali di chimica fisica di chimica industriale,
di impianti industriali chimici con elementi di disegno importano  un
esame unico alla fine del rispettivo corso biennale ». 
 
  Art. 57 (gia' 61). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Per le iscrizioni e per gli esami devono osservarsi  le  seguenti
precedenze: 
 
  Per le lauree in chimica ed  in  chimica  industriale  l'iscrizione
all'insegnamento di « esercitazioni di preparazioni chimiche » ed  il
relativo esame devono precedere l'iscrizione alle « esercitazioni  di
analisi chimica qualitativa ». 
 
  Per la laurea in fisica  gli  insegnamenti  di  analisi  matematica
(algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di
proiettiva, di meccanica razionale con elementi di  statica  grafica,
di fisica sperimentale  e  di  chimica  generale  ed  inorganica  con
elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di
fisica matematica, di  fisica  teorica,  di  fisica  superiore  e  di
chimica fisica. 
 
  Per la laurea in scienze matematiche gli  insegnamenti  di  analisi
matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica  con
elementi di  proiettiva  e  geometria  descrittiva  con  disegno,  di
meccanica razionale con elementi di statica  grafica  e  disegno,  di
fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con  elementi
di  organica  devono  precedere  quelli  di  analisi  superiore,   di
geometria superiore e di fisica matematica. 
 
  Per la laurea in matematica e fisica gli  insegnamenti  di  analisi
matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica  con
elementi di  proiettiva  e  geometria  descrittiva  con  disegno,  di
meccanica razionale con elementi di statica  grafica  e  disegno,  di
fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con  elementi
di  organica  devono  precedere  quelli  di  analisi  superiore,   di
geometria superiore, di matematiche complementari, di fisica teorica,
di fisica superiore e di astronomia. 
 
  Per la laurea in scienze naturali gli insegnamenti  di  istituzioni
di matematiche, di fisica, di  chimica  generale  ed  inorganica,  di
chimica organica, di mineralogia, di botanica e  di  zoologia  devono
precedere quelli di geologia, di geografia, di anatomia comparata, di
anatomia umana e di fisiologia generale. 
 
  In tutti i casi l'insegnamento di analisi algebrica deve  precedere
l'analisi infinitesimale ed entrambi devono  precedere  la  meccanica
razionale; l'insegnamento di  geometria  analitica  con  elementi  di
proiettiva deve precedere quello di geometria descrittiva con disegno
». 
 
  Art. 59 (gia' 63). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Salvo quanto e' disposto dal penultimo  comma  dell'art.  50,  lo
studente puo' ottenere il passaggio da uno ad altro  corso  di  studi
alle condizioni indicate, caso per caso, dal Consiglio di Facolta' ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 444, foglio 39. - MANCINI