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LEGGE 26 febbraio 1942, n. 175

Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse al caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna. (042U0175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-3-1942 al: 31-8-1943
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Art. 1



Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria di trascrizione le quote di eredità devolute in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:

1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti in guerra dall' 11 giugno 1940-XVIII;

2) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità dall'11 giugno 1940-XVIII o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.

La denunzia delle dette successioni, da presentarsi agli effetti della trascrizione e della voltura catastale, è obbligatoria per i soli beni immobili e per i diritti capaci di ipoteca, e deve essere corredata da un certificato della competente autorità militare o civile attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2 e 3.