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LEGGE 26 gennaio 1942, n. 127

Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione d'energia elettrica. (042U0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  27-3-1942

Art. 1



L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica è data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.

Nel decreto sono determinate la quantità massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo già stabilito di dieci anni.

Col decreto stesso o con decreto successivo sarannò determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.