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REGIO DECRETO 6 febbraio 1942, n. 50

Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (042U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1975)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  5-3-1942

Art. 1



All'art. 86 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è sostituito il seguente:

« I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, è esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.

Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71 ».