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REGIO DECRETO 9 dicembre 1941, n. 1590

Approvazione delle norme per la costruzione ed il collaudo dei termometri clinici a mercurio. (041U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-2-1942

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, numero 569;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388:

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV,

n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse «Norme per la costruzione ed il collaudo dei termometri clinici a mercurio» compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 5. - MANCINI