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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1509

Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio. (041U1509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))