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REGIO DECRETO 17 ottobre 1941, n. 1480

Estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare. (041U1480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1942 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per l'Africa italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Le decorazioni al valor militare sono:

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare».