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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1386

Funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e proroga del relativo termine. (041U1386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 maggio 1942, n. 560 (in G.U. 08/06/1942, n. 134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-12-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2008,  provvedimenti  per  la
difesa dello Stato; 
 
  Visti i Regi decreti 12  dicembre  1926-V,  n.  2062,  e  13  marzo
1927-V. n. 313, e gli altri successivi recanti norme per l'attuazione
della predetta legge; 
 
  Visti la legge 4 giugno 1931-IX, n. 674, e il R.  decreto-legge  15
dicembre 1936-XV, n. 2136, che hanno prorogato il  termine  stabilito
per il funzionamento del  Tribunale  speciale  per  la  difesa  dello
Stato; 
 
  Visto l'art. 44 del R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1023, sulle
disposizioni di coordinamento transitorie e di attuazione dei  Codici
penali militari di pace e di guerra; 
 
  Visto l'art. 18, comma 1°, della legge  19  gennaio  1939-XVII,  n.
129; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere per  causa
di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
per la guerra, la marina e l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per
la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine per il  funzionamento  del  Tribunale  speciale  per  la
difesa dello Stato, prorogato  al  31  dicembre  1941-XX  con  il  R.
decreto-legge  15   dicembre   1936-XV,   n.   2136,   e'   prorogato
ulteriormente fino a nuova disposizione. 
 
  Continuano ad avere applicazione  tutte  le  norme  concernenti  la
costituzione, il funzionamento e la procedura del Tribunale speciale,
in vigore all'atto della precedente proroga.