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REGIO DECRETO 3 ottobre 1941, n. 1233

Indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici. (041U1233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-12-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2148, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1456, che stabilisce le indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito Il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tabella allegata al R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2148, convertito nella legge 7 giugno 1928-VI, n. 1456, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.