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REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1941, n. 1231

Disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra. (041U1231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1941.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1942, n. 9 (in G.U. 03/02/1942, n. 27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-11-1941
al: 11-6-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953,  convertito
con modificazioni nella legge 28 novembre 1940, n. 1727,  concernente
il blocco dei prezzi delle merci e  dei  servizi,  delle  costruzioni
edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la
proroga dell'efficacia del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII,  n.
953, per tutta, la durata dell'attuale stato di guerra; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere per  causa
di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo  e  del
Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la grazia e
giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  demolizioni  dei  fabbricati  attualmente  adibiti  ad  alloggi
privati  sono  sospese,  salvo  deroga  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici. 
 
  Per le demolizioni rese indispensabili  per  i  servizi  ferroviari
possono essere concesse deroghe dal  Ministro  per  le  comunicazioni
d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.