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REGIO DECRETO 17 ottobre 1941, n. 1205

Modificazioni allo statuto della Regia università di Perugia. (041U1205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-11-1941
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Perugia, approvato con
il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1107, e modificato  con  il  R.
decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1471; 
 
  Veduto il testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652;  5   ottobre
1939-XVII,  n.  1745;  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992;  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Perugia,  approvato   e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Articoli 10 e 21. - Agli insegnamenti complementari  dei  corsi  di
laurea in giurisprudenza e in economia e commercio e' aggiunto quello
di «storia e dottrina del Fascismo». 
 
  Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
medicina e chirurgia e' aggiunto quello di «microbiologia». 
 
  Art. 38. - 1) Agli insegnamenti complementari del corso  di  laurea
in scienze agrarie e' aggiunto quello di «orticoltura e floricoltura»
(semestrale), 
 
  2) E' soppresso l'insegnamento  complementare  di  «idrobiologia  e
pescicoltura » (semestrale). 
 
  Art. 61.- Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le  tasse  sono  fissate  nella  seguente  misura:   tassa   annua
d'iscrizione L. 250, sopratassa annua per esami L.  100,  oltre  quel
contributo per spese di  esercitazioni,  che  sara'  determinato  dal
Consiglio di amministrazione della Regia universita', su  parere  del
Consiglio direttivo del corso». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dallo  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 17 ottobre 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Bottai 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1941-XX 
 
  Atti del Governo, registro 439, foglio 38. - Mancini