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LEGGE 31 ottobre 1941, n. 1200

Conferimento ai Comuni e alle Provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo. (041U1200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))