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LEGGE 24 agosto 1941, n. 1050

Sospensione, durante l'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dei trasferimenti dal ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi, per il Corpo di stato maggiore, e dal ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi, per il Corpo del genio navale. (041U1050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))