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REGIO DECRETO 14 giugno 1941, n. 964

Risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana. (041U0964)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-10-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012,
sull'ordinamento   organico   dell'amministrazione    della    Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 675; 
  Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV,  n.  1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale  Italiana,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
  Visto l'art. 26 della legge 26 ottobre  1940-XVIII,  n.  1543,  sul
risarcimento dei danni di guerra nel Regno; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  E' concesso, nei limiti e con le modalita'  di  cui  agli  articoli
seguenti, un  risarcimento  per  la  perdita,  la  distruzione  o  il
deterioramento avvenuti nei territori dell'Africa italiana,  compreso
il Territorio del Sahara libico,  di  cose  mobili  ed  immobili,  in
quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra. 
  I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque
sia la localita' in cui si sono verificati. 
  Nessun risarcimento e' dovuto  per  i  danni  che  diano  luogo  ad
indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria  delle
navi mercantili contro i rischi di guerra.