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REGIO DECRETO 11 luglio 1941, n. 933

Varianti alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. (041U0933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1941
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-9-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925-III, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro, per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque usura;
Visto l'art. 6 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923-I, n. 1955, per l'applicazione del Regio decreto-legge suddetto;
Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia e approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923-II, n. 2657, e successivamente modificata;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazini; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



La voce n. 21 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923-II, n. 2657, è modificata come segue:

«N. 21 - Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923-I, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1941-XIX

Atti del Governo, registro 437, foglio 15. - Mancini