stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1941, n. 929

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (041U0929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-9-1941
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 80 delle norme approvate col  R.  decreto-legge  28  gennaio
1935-XIII, n. 314, convertito nella legge  13  giugno  1935-XIII,  n.
1297, e' sostituito dal seguente: 
 
  «I sottotenenti  di  complemento  sono  normalmente  tratti,  salvo
disposizioni speciali: 
  a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole  i  corsi
per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti
dalle vigenti disposizioni; 
  b)  dagli  allievi  dei  corsi  regolari  della   Regia   accademia
aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso;  detti  allievi
non potranno pero' essere nominati sottotenenti  di  complemento  che
nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica; 
  c) dai sottufficiali congedati che  abbiano  prestato  almeno  otto
anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di  studio
richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a); 
  d) dai  cittadini  italiani  laureati  in  ingegneria  aeronautica,
indipendentemente dalla frequenza  dei  corsi  allievi  ufficiali  di
complemento di cui alla  legge  2  dicembre  1940-XIX,  n.  1848,  ed
esclusivamente  per  il  ruolo  ingegneri   del   Corpo   del   genio
aeronautico». 
 
  Per conseguire la nomina  di  cui  sopra,  gli  aspiranti  dovranno
soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge  sullo  stato  degli
ufficiali e non aver superato il 40° anno di eta'. 
 
  Sono altresi' inscritti di ufficio nei  ruoli  di  complemento  col
proprio grado ed anzianita' gli  ufficiali  dispensati  dal  servizio
permanente e che non debbano essere collocati  in  diversa  posizione
per effetto delle vigenti disposizioni. 
 
  A parita' di grado e di anzianita', gli  ufficiali  di  complemento
provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti nei
ruoli prima di ogni altro.