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LEGGE 24 luglio 1941, n. 843

Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili. (041U0843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-8-1941

Art. 1



In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorché non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario né requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni Impartite dall'autorità militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, è punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.

La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.