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LEGGE 11 luglio 1941, n. 809

Finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche. (041U0809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-9-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1



La facoltà di cui al 1° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, riguardante la trasformazione in annualità trentennali posticipate delle somme non ancora iscritte in bilancio in dipendenza della predetta legge, è estesa agli stanziamenti da effettuare negli stati di previsione dei vari Ministeri negli esercizi dal 1941-42 al 1945-46 in base a provvedimenti emanati fino alla entrata in vigore della presente legge riguardanti opere pubbliche straordinarie a pagamenti non differiti, eseguite a cura dello Stato oppure di altri Enti con concorsi o anticipazioni concessi dallo Stato.

La trasformazione degli stanziamenti nelle annualità di cui al precedente comma verrà effettuata con decreti Reali su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.