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LEGGE 11 luglio 1941, n. 685

Provvedimenti in materia di imposte di consumo. (041U0685)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-7-1941 al: 21-12-2008
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Art. 1



Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere generale agli effetti del pagamento dell'imposta di consumo sulla pasticceria fresca e sui gelati stipulate ai sensi dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, la revisione del canone per la parte relativa a detti generi può essere richiesta dai contribuenti anche prima del termine fissato dall'art. 174 del regolamento 30 aprile 1936-X1V, n. 1138.

Il nuovo canone, determinato d'accordo con le Amministrazioni delle imposte di consumo o stabilito con la procedura di cui al citato art. 44 del testo unico, avrà decorrenza dal 1° maggio 1941-XIX e fino a che dureranno le vigenti disposizioni limitative della produzione e della vendita dei detti generi.

Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere particolare riguardanti l'imposta di consumo sulle carni può essere richiesta dai contribuenti la revisione come ai precedenti comma, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni di abbonamento facoltativo riguardanti le carni sono risolute dalla stessa data.