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REGIO DECRETO 22 maggio 1941, n. 659

Rinnovazione fino al 31 dicembre 1941-XX, della facoltà concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini Italiani libici. (041U0659)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))