Rinnovazione fino al 31 dicembre 1941-XX, della facoltà concessa al
Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei
procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei
confronti dei cittadini Italiani libici. (041U0659)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1941
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)