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REGIO DECRETO 10 marzo 1941, n. 618

Approvazione dei regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato. (041U0618)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-7-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, modificato con legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo alla nomina del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le valute;

Viste

le deleghe rilasciate, in data 23 febbraio 1941-XIX ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri degli affari esteri, per la grazia e giustizia e per gli scambi e per le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico

È approvato l'unito regolamento - visto, d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente - per il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato, previsto dalla sezione 1 del capo II del titolo V della legge di guerra, allegato A, di cui al R. decreto 8-luglio 1938-XVI, n. 1415.

Il regolamento entra in vigore nel Regno, dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, del Regno, nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana, dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei singoli Governi, e nei Possedimenti dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENINI - TERRUZZI - PUTZOLU - DI REVEL - GATTI

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1941-XIX

Atti dei Governo, registro 435, foglio 22. - MANCINI.