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REGIO DECRETO 10 marzo 1941, n. 618

Approvazione dei regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato. (041U0618)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-7-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo della legge di guerra, approvato con  R.  decreto  8
luglio 1938-XVI, n. 1415, modificato con legge 16 dicembre  1940-XIX,
n. 1902; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n.  2012,  relativo
all'ordinamento   organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito  nella  legge  11  aprile  1935-XIII,  n.  675,  e  il  R.
decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e
amministrazione  dell'Africa  Orientale  Italiana,  convertito  nella
legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n.  2011,  relativo  alla
nomina del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per
l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per  gli
affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia,  per
le finanze e per gli scambi e per le valute; 
 
  Viste le deleghe  rilasciate,  in  data  23  febbraio  1941-XIX  ai
Sottosegretari di Stato per i Ministeri degli affari esteri,  per  la
grazia e giustizia e per gli scambi e per le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico 
 
  E' approvato l'unito regolamento - visto, d'ordine Nostro dal  DUCE
del Fascismo, Capo del Governo, proponente - per il  trattamento  dei
beni nemici nel territorio dello Stato, previsto dalla sezione 1  del
capo II del titolo V della legge di guerra, allegato A, di cui al  R.
decreto 8-luglio 1938-XVI, n. 1415. 
 
  Il  regolamento  entra  in  vigore  nel  Regno,  dalla  data  della
pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  del
Regno, nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana, dalla data della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei  singoli  Governi,  e  nei
Possedimenti dalla data della pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
del Governo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 marzo 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 MUSSOLINI - BENINI - TERRUZZI - PUTZOLU - DI REVEL - GATTI 
 
  Visto: 
 
  (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) 
 
  MUSSOLINI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1941-XIX 
 
  Atti dei Governo, registro 435, foglio 22. - MANCINI.