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REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1941, n. 583

Trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni. (041U0583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1941.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1943, n. 507 (in G.U. 25/06/1943, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • INDENNITÀ PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.
  • 19
  • VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.
  • 20
  • FERITI ED AMMALATI.
    (Spese di cura - Accertamento della dipendenza da cause di servizio
    delle ferite, lesioni, ed infermità - Accertamenti medico-legali).
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  • 22
  • SOCCORSO GIORNALIERO.
  • 23
  • MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALI.
    MILIZIA FASCISTA ALBANESE.
  • 24
  • PERSONALE MILITARIZZATO.
  • 25
  • 26
  • DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RICHIAMATI,
    TRATTENUTI O VOLONTARI ALLE ARMI.
  • 27
  • PERSONALE PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE.
  • 28
  • CROCE ROSSA ITALIANA, SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA ED
    ALTRE ASSOCIAZIONI SANITARIE DI SOCCORSO MILITARMENTE ORGANIZZATE.
    SUORE ADDETTE AGLI STABILIMENTI OD ALLE FORMAZIONI SANITARIE.
  • 29
  • PERSONALE METROPOLITANO IN SERVIZIO NELL'AFRICA ITALIANA NELLE ISOLE
    ITALIANE DELL'EGEO, SASENO, PANTELLERIA NEL GRUPPO DELLE PELAGIE, IN
    ALBANIA O IN STATI STRANIERI ALLEATI - PERSONALE ALBANESE.
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  • 35
  • TRASFERIMENTI E MISSIONI.
  • 36
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  • 39
  • PRIGIONIERI, INTERNATI E DISPERSI.
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  • 41
  • 42
  • MILITARI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA ED ASSIMILATI.
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • INDENNITÀ EVENTUALI PER SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI
  • 47
  • 48
  • 49
  • RECLAMI E CONTROVERSIE - COMPETENZA A DECIDERLI.
  • 50
  • DELEGA PER IL PAGAMENTO
    DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA.
  • 51
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
  • 52
  • 53
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  • 56
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-7-1941 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessita per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e Decretiamo:

Art. 1



Dal 1° marzo 1941-XIX e sino alla data che sarà fissata con apposito provvedimento, il trattamento economico spettante al personale militare e militarizzato indicato dal successivo art. 2 è, fondamentalmente, costituito, oltre che dagli assegni ordinari del tempo di pace, con le modificazioni previste dal presente decreto, dai seguenti assegni, indennità e somministrazioni:

I. - Ufficiali:

a) indennità di entrata in campagna;
b) soprassoldo di operazioni;
c) razione viveri in natura (eccezionalmente in contanti);
d) razioni foraggio in natura (eccezionalmente in contanti) e indennità quadrupedi;
e) indennità perdita quadrupedi;
f) indennità perdita bardature;
g) indennità perdita bagaglio;
h) indennità per spese di rappresentanza.

II. - Aiutanti di battaglia e marescialli:

a) indennità di entrata in campagna;
b) soprassoldo di "operazioni;
c) razione viveri in natura (eccezionalmente in contanti);
d)indennità perdita bagaglio;
e) vestiario ed equipaggiamento.
III. - Sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa:

a) soprassoldo i operazioni;
b) razione viveri in natura (eccezionalmente in contanti);
c) vestiario ed equipaggiamento.
Tale trattamento risulta dalle tabelle I, II, III, IV e V, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, e dal Ministro per le finanze, nonché dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La somministrazione degli alloggi, quando possibile, è disciplinata dalle apposite disposizioni del tempo di pace.

Le disposizioni del presente decreto, relative ai gradi militari del Regio esercito, s'intendono riferite anche ai gradi corrispondenti dell'arma dei carabinieri Reali e delle altre forze armate.

Il personale militarizzato contemplato dal presente decreto è unicamente quello che lo è stato o lo sarà in virtù del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito in legge con la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176.