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REGIO DECRETO 1 maggio 1941, n. 455

Varianti delle vigenti norme relative al personale subalterno dell'amministrazione aeronautica. (041U0455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1941
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-6-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i Regi decreti 21 dicembre 1934-XIII, n. 2162, 13 luglio 1939-XVII, n. 1234, concernenti il personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I posti di agente tecnico sono conferiti agli uscieri capi ed uscieri prescelti dal Consiglio di amministrazione fra il personale subalterno dei predetti gradi addetto ai servizi automobilistici dell'Amministrazione aeronautica.

Gli agenti tecnici provenienti dagli uscieri sono collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado; quelli provenienti dagli uscieri capi sono collocati allo stipendio del nuovo grado corrispondente all'anzianità da loro posseduta nel ruolo di usciere capo, conservando, se più favorevole, il trattamento economico precedentemente goduto.

L'ordine secondo il quale sarà effettuato il collocamento nel grado di agente tecnico del personale subalterno prescelto come sopra verrà stabilito secondo l'anzianità risultante nei gradi di provenienza.