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LEGGE 13 gennaio 1941, n. 145

Autorizzazione alle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari. (041U0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-4-1941

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'art. 48, n. 1, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI