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LEGGE 20 gennaio 1941, n. 105

Autorizzazione della spesa di L. 4 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. (041U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-3-1941
al: 9-9-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ad iniziare il piano di opere pubbliche che dovra'  dare  al  Paese
attrezzatura  adeguata  alle  sue  nuove  maggiori   necessita',   e'
autorizzata la spesa: 
 
  di  L.  3.400.000.000   per   l'esecuzione   di   opere   pubbliche
straordinarie a pagamento non differito; 
 
  di L. 600.000.000 per contributi straordinari all'Azienda  autonoma
statale della  strada,  da  destinare  sia  alla  sistemazione  e  al
miglioramento della rete delle strade statali, sia  alla  costruzione
di nuove arterie della stessa rete. 
 
  Gli   impegni   relativi   verranno    assunti    negli    esercizi
1940-XIX-1941-XX  e  1941-XX-1942-XXI,  con  facolta'  di   protrarne
l'assunzione all'esercizio 1942-XXI-1943-XXII. 
 
  In dipendenza degli  impegni  suindicati,  gli  stanziamenti  nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori  pubblici  e
nel bilancio dell'Azienda autonoma  statale  della  strada,  verranno
effettuati nei vari esercizi con decreti del Ministro per le  finanze
in relazione al fabbisogno. 
 
  Con decreti del Ministro per i lavori  pubblici,  di  concerto  con
quello  per  le  finanze,  sara'  provveduto  all'attribuzione  della
predetta somma di L. 3.400.000.000 ai vari gruppi di  opere  ed  alle
eventuali successive variazioni, salvi i limiti  stabiliti  dall'art.
6. 
 
  Con gli stessi provvedimenti verra' stabilita la somma da destinare
agli oneri generali e alle  spese  di  personale  non  di  ruolo,  in
dipendenza dell'attuazione della presente legge.