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REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1941, n. 57

Delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero. (041U0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1941, n. 297 (in G.U. 05/05/1941, n. 106).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per la durata dell'attuale guerra, i Ministri in caso di assenza per richiamo alle armi, possono delegare, presi ordini dal DUCE, ai rispettivi Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo attribuiti dalle vigenti disposizioni alla loro specifica competenza.