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LEGGE 20 gennaio 1941, n. 28

Proroga del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna nonchè per le loro parti di ricambio che si esportano ed estensione del beneficio stesso alle autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede. (041U0028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))