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REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1941, n. 27

Finanziamento delle spesi straordinarie per esigenze belliche. (041U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1941, n. 289 (in G.U. 03/05/1941, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-2-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere  al  finanziamento
delle spese straordinarie per esigenze belliche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra,
per la marina e per l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Ministri per la guerra, per la marina e per  l'aeronautica  hanno
facolta'   di   ripartire   in   annualita'   costanti   posticipate,
capitalizzate al tasso ufficiale di sconto aumentato del 0,50 %; fino
ad un massimo di 10 annualita',  i  pagamenti  relativi  a  contratti
stipulati o da  stipulare  e  a  commesse  disposte  o  da  disporre,
d'importo non inferiore a 20.000.000 di lire, dai  Ministeri  stessi,
entro  i  limiti  delle  autorizzazioni  ad  assumere  impegni,  gia'
concesse e che saranno concesse con  leggi  successive,  per  lavori,
servizi o prestazioni occorrenti alle  esigenze  straordinarie  della
difesa nazionale. 
 
  Per i contratti in corso al momento dell'entrata  in  vigore  della
presente legge, non puo' farsi luogo  alla  ripartizione  di  che  al
comma precedente quando la somma ancora  dovuta  dall'Amministrazione
risulti inferiore a 5.000.000 di lire.