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REGIO DECRETO 25 novembre 1940, n. 1886

Sottoposizione a sequestro, per la durata della guerra, di navi mercantili nemiche appartenenti a privati. (040U1886)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-1-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 149 e 362 del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;
Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 655, che autorizza, a condizione di reciprocità, le navi mercantili di uno Stato nemico, appartenenti a privati, ad uscire dai porti dello Stato nei quali si trovino all'inizio della guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovino nelle condizioni prevedute dal 1° comma dell'art. 149 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1038-XVI, n. 1415, sono sottoposte a sequestro per la durata della guerra.