stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 novembre 1940, n. 1610

Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione. (040U1610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  3-12-1940

Art. 1



In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i Militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.