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REGIO DECRETO 21 ottobre 1940, n. 1590

Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio «Luigi Bocconi» di Milano. (040U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-12-1940
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di economia e  commercio
«Luigi Bocconi» di Milano,  approvato  con  il  R.  decreto  8  marzo
1925-III, n. 547, e modificato con il R. decreto 2 dicembre 1928-VII,
n. 3108 e successivi; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della libera Universita' di economia e commercio  «Luigi
Bocconi»  di  Milano,  approvato   e   modificato   con   i   decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  Gli articoli 15 e 21 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
 
  «Art. 15. - Concorrono alla costituzione del fondo: 
 
  a) l'Universita' con un contributo pari all'8 % dello stipendio  di
ciascun  impiegato,  piu'  il  premio  per  l'assicurazione  di   cui
appresso; 
 
  b)  ciascun  impiegato,  per  il   quale   non   sia   obbligatoria
l'iscrizione  all'Istituto  nazionale   fascista   della   previdenza
sociale, con la trattenuta del 4 % sullo stipendio. 
 
  Art.  21.  -  Dal   contributo   dell'Universita'   sara'   dedotto
l'eventuale contributo a suo  carico  per  l'iscrizione  all'Istituto
nazionale fascista della previdenza sociale. 
 
  La Commissione amministrativa  puo'  concedere  all'impiegato,  per
motivi da essa riconosciuti giustificati, di prelevare  una  parte  o
anche la totalita' del fondo accumulato a suo favore sulla partita B. 
 
  L'impiegato ha facolta' di prelevare dalla partita B il premio  per
un'assicurazione in caso di morte o mista o per una assicurazione  di
rendita vitalizia differita». 
 
  Art. 29.  -  Il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli
insegnamenti di «diritto  commerciale»  e  di  «geografia  economica»
comportano un unico esame alla fine del corso biennale; tuttavia alla
fine del primo anno gli studenti debbono sostenere un  colloquio  col
professore della materia; per  gli  altri  insegnamenti  biennali  e'
prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale,  dovendosi  il
primo corso considerare come propedeutico al secondo». 
 
  Gli articoli 32, 35, 36 e 38 sono  sostituiti  rispettivamente  dai
seguenti: 
 
  «Art. 32. - Lo studente che non  abbia  superato  gli  esami  delle
materie propedeutiche non puo' essere  ammessa  sostenere  gli  esami
sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime. 
 
  Sono da considerarsi insegnamenti propedeutici: 
 
  l'economia politica  corporativa  e  la  statistica  rispetto  alla
scienza delle finanze e diritto finanziario, alla politica  economica
e finanziaria, all'economia  e  politica  agraria,  all'economia  dei
trasporti e all'economia e finanza delle imprese di assicurazione; 
 
  la ragioneria generale ed applicata (1° anno) rispetto alla tecnica
bancaria e professionale, alla  tecnica  industriale  e  commerciale,
alla tecnica del commercio internazionale; 
 
  le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al
diritto   commerciale,   al   diritto   industriale,    al    diritto
internazionale, al diritto  corporativo  e  diritto  del  lavoro,  al
diritto  processuale  civile,  al  diritto  amministrativo   e   alla
legislazione bancaria; 
 
  l'economia politica corporativa rispetto al diritto  corporativo  e
diritto del lavoro; 
 
  le istituzioni di diritto  pubblico  rispetto  alla  scienza  delle
finanze e diritto finanziario; 
 
  la scienza  delle  finanze  e  diritto  finanziario  rispetto  alla
politica economica e finanziaria; 
 
  la tecnica industriale e  commerciale  rispetto  alla  tecnica  del
commercio internazionale; 
 
  la matematica generale rispetto alla matematica finanziaria. 
 
  Art. 35. - All'istituto  possono  essere  iscritti,  in  seguito  a
concorso,  gli  studenti  del  3°  e  4°  anno  e  i  laureati  della
Universita' Bocconi. Possono essere iscritti anche i laureati di ogni
altra Facolta'. 
 
  Il concorso e' per titoli, in base  ai  risultati  degli  esami  di
profitto e di laurea, ed e' giudicato da una commissione composta  di
tre membri designati dal Consiglio della Facolta'. 
 
  Il numero di coloro che possono essere iscritti e'  stabilito  anno
per anno dal Consiglio di amministrazione  dell'Universita',  sentito
il direttore dell'istituto. 
 
  Per i laureati dell'Universita' Bocconi la tassa d'iscrizione e' di
L. 200 annue; per gli altri laureati la tassa e'  di  L.  500  annue;
sono esonerati dalla tassa d'iscrizione coloro che hanno ottenuto  un
assegno totale della cassa scolastica. 
 
  Art. 36. - Alla fine del corso biennale gli iscritti sostengono  un
esame in forma di colloquio e conseguono  un  attestato  degli  stadi
compiuti e del profitto riportato. 
 
  Per il rilascio dell'attestato  gli  iscritti  debbono  pagare  una
tassa di L. 100. 
 
  Art. 38. - Fanno  pure  parte  dell'Universita':  gli  istituti  di
statistica, di politica economica e finanziaria, di storia economica,
di geografia economica,  di  assicurazioni,  di  diritto  commerciale
comparato,  di  diritto   pubblico   e   corporativo,   di   ricerche
tecnico-commerciali e di ragioneria, di merceologia». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1940-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 427, foglio 66. - MANCINI