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LEGGE 21 ottobre 1940, n. 1511

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (040U1511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-11-1940 al: 19-7-1941
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a L. 50.000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopra citati non superi L. 300.000.

Ai fini della disposizione di cui sopra si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore ad uno stesso compratore nel periodo di un anno a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro per le finanze di consentire con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli Enti o Istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di Istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al terzo grado, ed altresì ai trasferimenti immobiliari derivanti da cessioni di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al terzo grado;

l) alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, che hanno luogo nel periodo di tempo nello stesso articolo indicato;

m) alle alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo articolo 12 dello stesso Regio decreto-legge;

n) agli atti di fusione di società regolarmente costituite anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, anche se contengono, il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le consessioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Anologo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

All'art. 4 è sostituito il seguente:

I prezzi, i corrispettivi e i valori risultanti dalle dichiarazioni delle parti o determinati dagli uffici sono soggetti a revisione con l'osservanza delle norme e con la procedura stabilita dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, al fine di determinare il valore venale in comune commercio dei beni trasferiti con riferimento alle date stabilite dal precedente articolo 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di determinare con proprio decreto particolari norme e criteri da seguire sia dagli uffici che dalle Commissioni amministrative ai fini della valutazione dell'immobile alla data del trasferimento, nonché alla data del 1° gennaio 1939-XVII.

All'art. 5 è sostituito il seguente:

L'aliquota dell'imposta di registro di cui alla lettera a) dell'art. 81 della tariffa allegato A alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, è elevata dal 0,40 per cento all'1 per cento, per quanto riguarda i conferimenti di denaro ed i contratti di locazione di cose o di opere ed al 2 per cento per quanto riguarda il conferimento di beni mobili comprese le merci.

L'aliquota d'imposta di cui alla lettera b) dello stesso articolo 81 della tariffa sopra richiamata, concernente il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, è elevata dal 2 per cento al 4 per cento.

Per gli atti di fusione di società le aliquote d'imposta di registro di cui al presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le aliquote di imposta di registro di cui al precedente art. 1 per gli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

All'art. 11 è sostituito il seguente:

In luogo della penale di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dall'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, qualora l'ammontare complessivo dell'imposta che risulterà dovuta in seguito all'accertamento dell'ufficio resosi definitivo superi di un terzo l'ammontare complessivo delle imposte liquidate al momento della registrazione, le parti incorrono solidalmente in una pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo ad un massimo pari ad un terzo della maggiore imposta complementare dovuta.

Ai fini tuttavia dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si terrà conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare, con dichiarazione scritta, al competente Ufficio del registro, prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento.

All'art. 12 è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificatasi condizione abbiano luogo nei termini di legge.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI