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LEGGE 21 ottobre 1940, n. 1504

Regolazione dei rapporti tra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale e modifiche alla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901. (040U1504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-1940 al: 29-7-1941
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Art. 1



Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII, in base al contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni.

Sono posti del pari a carico dei Comuni, e salvo contrarie clausole contrattuali:

a) gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540, ed approvati dal Comitato corporativo centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII;

b) la gratifica natalizia disposta dall'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093;

c) gli aumenti dei contributi per gli assegni familiari di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;

d) gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alle date degli intervenuti rispettivi accordi.

La definizione delle eventuali controversie fra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36.