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LEGGE 28 settembre 1940, n. 1402

Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi. (040U1402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-11-1940 al: 7-12-1944
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Art. 1



Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 356, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX.